Grazie alla nuova procedura disciplinata dalla l. n. 3/2012, il consumatore può esdebitarsi, ossia cancellare tutti i debiti senza essere costretto a pagare per tutta la vita!
Lo Studio assiste tutti coloro che si trovano in una situazione di sovraindebitamento ossia gravati da un debito di ammontare tale da non permetterne il risanamento con il proprio patrimonio. Si tratta di una definizione molto ampia che consente di includere nella procedura un gran numero di casi, ad esempio quando non si riesce a pagare rate di finanziamento, mutuo, ecc…
CHI PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA?
- Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
- Imprenditori agricoli;
- Lavoratori autonomi;
- Professionisti;
- Fondazioni e associazioni;
- Consumatori
L’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (O.C.C.)
Per poter accedere alla procedura, il debitore deve rivolgersi all’O.C.C. (Organismo Composizione Crisi) con sede nel circondario del Tribunale del luogo ove il consumatore ha la residenza o sede.
PROCEDURE COMPOSIZIONE DELLA CRISI
- Accordo con i creditori
- Piano del consumatore
- Liquidazione dei beni
ACCORDO CON I CREDITORI
Questa procedura che può essere richiesta per debiti legati all’attività professionale o di impresa si instaura con l’assistenza dell’O.C.C depositando un piano di ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale.
È possibile prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, mentre per i tributi è prevista solo una dilazione.
Il Tribunale dopo aver verificato i presupposti:
- fissa l’udienza dei creditori;
- dispone la pubblicazione della proposta e del decreto;
- stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive;
- la proposta del debitore per essere omologata dal Tribunale deve ottenere il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti.
PIANO DEL CONSUMATORE
Questa procedura si rivolge ai consumatori, ossia alle persona fisiche che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale. A differenza del precedente “Accordo con i creditori”, in questo caso non è necessario il consenso dei creditori, ma è sufficiente la positiva delibera del Tribunale sulla fattibilità dello stesso.
Di qui l’obbligo specifico rappresentato dalla redazione a cura dell’O.C.C. di una relazione particolareggiata da allegare al piano del consumatore e contenente:
- indicazione delle cause di indebitamento e diligenza del consumatore nell’assumere tali obbligazioni;
- esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere;
- resoconto solvibilità del consumatore ultimi 5 anni;
- indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
- la probabile convenienza del piano rispetto alla liquidazione dei beni
Poiché la proposta del piano non sarà portata all’esame dei creditori, il Tribunale non solo dovrà verificare la fattibilità, ma anche valutare la meritevolezza e l’assenza di colpa nell’assumere obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.
Come per l’Accordo, anche il Piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori e il pagamento dei debiti potrà avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri a condizione che siano determinabili (es. redditi lavoro dipendente, redditi da pensione, redditi da locazione ecc…)
LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE
Questa procedura è la conseguenza della mancata realizzazione delle due precedenti. In particolare:
- annullamento dell’accordo per fatto imputabile al creditore;
- cessazione dell’omologazione del Tribunale per compimento da parte del debitore di atti in frode alla legge.
DOCUMENTI CHE DEVE DEPOSITARE IL DEBITORE
- Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
- Elenco tutti beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti ultimi 5 anni;
- Dichiarazione redditi ultimi 3 anni;
- Attestazione fattibilità del piano a cura dell’O.C.C.;
- Elenco spese correnti necessarie per sostentamento del debitore e della famiglia e certificato stato di famiglia