La Legge sul Divorzio prevede i casi in cui è consentito il divorzio; il caso di gran lunga prevalente è dato dalla separazione legale dei coniugi che dura senza interruzioni da almeno 12 mesi se la separazione è giudiziale o da almeno 6 mesi se la separazione è consensuale (tali termini sono stati previsti dalla c.d. Legge sul Divorzio breve, in vigore dal 26 maggio 2015, e sostituiscono il precedente termine di 3 anni).
Anziché rivolgersi al Tribunale gli ex-coniugi possono ora divorziare mediante un accordo raggiunto al termine della procedura di negoziazione assistita da un avvocato, prevista dal DL 132/2014 così come convertito, oppure – a certe condizioni – mediante un accordo raggiunto davanti al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO O L’ACCORDO INNANZI AL SINDACO
Occorre soffermarsi sull’importante novità prevista dal D.L. 132/2014, così come modificato dalla relativa legge di conversione.
Questa normativa dà la possibilità agli ex-coniugi di divorziare tramite una procedura facoltativa a quella giudiziale: la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. In pratica, in questi casi gli ex-coniugi possono cercare di trovare un accordo bonario, grazie all’assistenza di avvocati (uno per parte).
In alternativa, qualora non vi siano patti di trasferimento e/o non vi siano figli in comune che siano minori o incapaci o portatori di handicap gravi o anche solo non autosufficienti dal punto di vista economico, il D.L. 132/2014 prevede addirittura la possibilità di divorziare innanzi al Sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.
In tutti gli altri casi, ci si dovrà necessariamente rivolgere al Giudice, con il cd. “divorzio giudiziale” o “a domanda congiunta”.
Lo Studio offre completa assistenza al Cliente nelle varie fasi del divorzio, sia che si tratti di negoziazione assistita così come disciplinata dalla Riforma ex D.L. 132/2014, sia che si tratti di divorzio giudiziale o a domanda congiunta.